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DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 372

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1984)
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Testo in vigore dal: 25-7-1984
al: 23-9-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di provvedere alla istituzione
del  sistema  di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo
scopo  di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio
in  parola  e  di  ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario
dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli
enti  e  degli  organismi  pubblici  di cui alla tabella A annessa al
presente  decreto, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione
degli  enti  e degli organismi suddetti, le operazioni d'incasso e di
pagamento  a  valere  sulle  contabilita'  speciali  aperte presso le
sezioni   di   tesoreria   provinciale   dello   Stato.  Alle  stesse
contabilita' speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i
contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.
  2.  I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle
convenzioni  stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.
  3.  Con  decreti  del  Ministro  del  tesoro  sono  disciplinate le
condizioni,  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'effettuazione delle
operazioni  e  per il regolamento dei rapporti di debito e di credito
tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di
cui  al  precedente  comma  1,  e le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o
in  titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla
fine  del  mese  antecedente  alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
  4. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro
previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici
di  cui  alla  tabella  A annessa al presente decreto si applicano le
disposizioni  previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.
119,  modificato  dall'articolo  21,  comma  4,  del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre  1983,  n.  638,  nonche'  dall'articolo 35, quattordicesimo
comma,  della  legge  27  dicembre  1983,  n. 730, come ulteriormente
modificate  e  integrate  dal  successivo  articolo  3  del  presente
decreto.