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LEGGE 13 luglio 1984, n. 313

Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1984 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per l'esercizio 1984 di lire 30 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato.
Una quota sino al 40 per cento del conferimento di cui al precedente comma è riservata alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo le modalità indicate agli articoli 1 e 2 della suddetta legge 23 luglio 1980, n. 378, per la effettuazione di opere di adeguamento delle sale cinematografiche di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione.
Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per le finalità indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di lire 4 miliardi per l'anno 1984, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è integrato, per le finalità di cui al primo comma dello stesso articolo, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1984; il contributo sugli interessi di cui al quinto comma dello stesso articolo 27 è aumentato al 6 per cento a far data dall'entrata in vigore della presente legge.