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LEGGE 10 luglio 1984, n. 301

Norme di accesso alla dirigenza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  17-7-1984 al: 20-2-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Regime transitorio di accesso


L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;
c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;
d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.