stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 233

Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1984, n. 442 (in G.U. 11/08/1984, n.221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1984)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-8-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di disciplinare l'impiego di
lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 giugno 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  del  bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  della disciplina organica a sostegno dello sviluppo
economico  della  regione Calabria e' vietata la assunzione, da parte
della   regione   medesima,  dei  consorzi  e  degli  enti  regionali
interessati, di lavoratori idraulico-forestali.
  2.  In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in
cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attivita'
relative  alla  silvicoltura,  alla  prevenzione  e  agli  interventi
antincendi  e  di  protezione  civile,  alla  tutela  del  patrimonio
forestale,    alla    difesa    del    suolo,    alla    sistemazione
idraulico-forestale   e  delle  connesse  infrastrutture  civili,  la
regione  Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei
predetti  settori  possono  assumere  esclusivamente  lavoratori  che
nell'anno  precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attivita'
lavorativa  per  almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai
fini  del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal
lavoro   per  infortunio  o  malattia  ((indennizzata))  nonche'  per
servizio  militare.  Per  il  lavoratore  che nel corso dell'anno non
abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica
della   sussistenza  del  requisito  viene  operata  con  riferimento
all'anno ancora precedente.
  3.  Il  contratto  di  lavoro di cui al precedente comma 2 non puo'
avere  durata  superiore  al  numero  di  giornate prestate nell'anno
precedente.
  4.   Gli  enti  interessati  debbono  trasmettere  agli  uffici  di
collocamento  l'elenco  dei lavoratori occupati nell'anno precedente,
specificando  per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro
prestate.  Per  i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento
al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.
  ((5.  L'assunzione prevista dal precedente comma 2 e' esclusa per i
lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita'.
  6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente
comma  2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2
aprile 1968, n. 482)).