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LEGGE 5 giugno 1984, n. 208

Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le spese di organizzazione connesse con  i  periodi  di  presidenza
italiana del Consiglio delle Comunita' europee  e  articolate  su  un
tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di  previsione
del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle  disposizioni
della presente legge. 
  Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le  somme
occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi
di presidenza mediante aperture di credito a favore  del  capo  della
delegazione di  cui  al  successivo  articolo  2,  di  importo  anche
eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 
  In  relazione  all'eccezionalita'  dei  predetti  periodi  ed  alla
necessita' di far fronte ai conseguenti  adempimenti,  i  lavori,  le
forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti  in  deroga  alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato. ((1)) 
  Le  somme  non  impegnate  o  non  erogate  nell'ambito  del  primo
esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere
utilizzate nell'esercizio successivo. 
  Il rendiconto delle spese  sostenute  sulle  predette  aperture  di
credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione  di  ciascun
periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso  il  Ministero
degli affari esteri, la quale ne curera'  l'inoltro  alla  Corte  dei
conti. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
273) che "L'articolo 1, terzo comma, della legge 5  giugno  1984,  n.
208,  si  interpreta  nel  senso  che,  nei   limiti   temporali   di
operativita' della delegazione e nell'ambito  dello  stanziamento  di
cui al presente comma,  le  spese  sostenute  dalla  delegazione  per
consumi intermedi, nonche' per  il  noleggio  e  la  manutenzione  di
autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per il  Ministero  degli  affari
esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente".