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LEGGE 2 maggio 1984, n. 104

Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali.

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Testo in vigore dal: 20-5-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  30,  comma  4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983,  n.  131,  e'  da interpretarsi nel senso che restano validi ed
efficaci,   e   non   configurano   responsabilita'  a  carico  degli
amministratori,  tutti  i provvedimenti adottati dagli enti locali ai
fini  pensionistici  e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo
nazionale  del  5  marzo  1974  ed  aventi decorrenza posteriore al 1
gennaio 1975.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 maggio 1984

                               PERTINI

                                                CRAXI - DE MICHELIS -
                                                     GORIA - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI