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LEGGE 12 aprile 1984, n. 67

Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-4-1984
al: 22-4-1989
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Affidamento del servizio per il  trasporto  dei detenuti all'Arma dei
                             carabinieri

  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 42 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n.  431,  sulla  traduzione  degli  internati,  il  servizio  per  il
trasporto  e  le  traduzioni  su  strada  dei detenuti, per conto del
Ministero di grazia e giustizia, e' affidato temporaneamente all'Arma
dei  carabinieri,  sino  all'attuazione della riforma del Corpo degli
agenti  di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.