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REGIO DECRETO 20 dicembre 1883, n. 1805

Col quale è costituito in sezione elettorale autonoma il comune di Melendugno. (083U1805)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1884 .
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 9/01/1884, n. 7 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1884 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Melendugno per la sua separazione dalla sezione elettorale di Vernole, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Melendugno ha 185 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Melendugno è separato dalla sezione elettorale di Vernole, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1883.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/01/1884, n. 7 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.