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LEGGE 25 dicembre 1883, n. 1789

Che proroga l'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane. (083U1789)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1884 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sarà continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1883.

UMBERTO.

Genala.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.