stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 agosto 1883, n. 1592

Concernente le riserve metalliche degli istituti di emissione. (083U1592)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  7-10-1883 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª);
Veduto il R. decreto 1° marzo 1883, n. 1218 (Serie 3ª);
Sentita la Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, istituita con l'articolo 24 della detta legge 7 aprile 1881;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, ad interim del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le riserve metalliche degli Istituti di emissione che al 30 giugno 1883 non raggiungevano la proporzione di 2/3 in valuta metallica legale d'oro, dovranno, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, essere costituite almeno per due terzi in valuta metallica legale d'oro, e per non più d'un terzo in valuta metallica legale d'argento.

È proibito agli Istituti medesimi di convertire in argento la parte di riserva d'oro eccedente i due terzi, che fu accertata al 30 giugno 1883.