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LEGGE 22 marzo 1883, n. 1251

Che proroga i termini per l'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni. (083U1251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1883 al: 14-1-1885
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà accordata dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, di cedere od alienare i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, non potrà esercitarsi che dal primo gennaio 1885 in poi.

Fino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni, potranno i debitori delle medesime domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla citata legge 29 gennaio 1880.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.