stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 843

Proroga all'istituto centrale di statistica del termine ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-2-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285,
convertito  nella  legge  21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento
dell'Istituto centrale di statistica;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n.
213;  11  dicembre  1952,  n.  2392;  21  dicembre  1955, n. 1345; 30
dicembre  1958,  n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965,
n.  18;  15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37; 6 ottobre
1971,  n. 1005; 23 dicembre 1974, n. 697; 9 dicembre 1977, n. 948; 18
dicembre 1980, n. 857,
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  E'  prorogato  al  31  dicembre  1986  il  termine  entro  il quale
l'Istituto  centrale  di  statistica  e'  autorizzato  ad eseguire le
rilevazioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1971, n. 37.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1983

                               PERTINI

                                                                CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1984
  Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 5