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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1983, n. 529

Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/1983)
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Testo in vigore dal:  6-10-1983 al: 11-10-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che ha assunto nel corso degli anni proporzioni così rilevanti da compromettere un ordinato assetto del territorio, esige un improcrastinabile intervento di regolarizzazione del patrimonio edilizio, ai fini di un reale recupero urbanistico;
Ritenuto inoltre che la rilevazione del patrimonio edilizio renderà possibile ricondurre nell'area della imposizione fiscale un consistente numero di costruzioni, mediante la previsione della iscrizione in catasto delle opere abusive sanate;
Rilevato infine che mediante l'istituto della concessione in sanatoria a titolo oneroso si realizza una sostanziale perequazione nei confronti di coloro che hanno costruito in forza di un regolare titolo abitativo;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare con efficacia immediata il regime di sanatoria per gli abusi commessi, al fine di evitare un ulteriore espandersi del fenomeno, prevedendo altresì un rafforzamento del sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che non si avvalgono delle misure previste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, i proprietari di costruzioni e di altre opere iniziate, anche se non ultimate, alla data di entrata in vigore del presente decreto ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o senza autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamenti, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione illegittima, anche se non annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.
2. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che avessero titolo ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a chiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, gli aventi diritto all'uso e al godimento della costruzione o dell'opera a titolo reale.
3. Agli effetti del presente decreto le opere iniziate possono essere ultimate, limitatamente al completamento dei piani già costruiti e di quello in corso di costruzione, purché siano completate le strutture portanti, ovvero, nel caso di opere non destinate a fini residenziali, limitatamente alle volumetrie già individuate.
4. Restano validi gli atti nonché i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, e dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, non convertiti in legge ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, dovranno adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi del presente decreto. Le somme riscosse a titolo di acconto sono versate, a cura dei rispettivi comuni, al conto corrente postale di cui al terzo comma del successivo articolo 5.