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LEGGE 2 maggio 1983, n. 293

Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione.

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Testo in vigore dal: 5-7-1983
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  aderire  alla
convenzione internazionale  sulla  sicurezza  delle  navi  da  pesca,
adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.