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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1983, n. 125

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 maggio 1983, n. 246 (in G.U. 02/06/1983, n.150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1983)
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Testo in vigore dal: 26-4-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina fiscale dei prodotti  petroliferi  e  del  gas  metano,  e
successive modificazioni; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  diminuire
l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 21 aprile 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  (1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali  diverse  dall'acqua  ragia  minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono  ridotte
da L. 58.453 a L. 56.746 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C. 
  (2) L'aliquota agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  B),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,  n.  32,
sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31  dicembre  1983
con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la  benzina
acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e'
ridotta da L. 42.835 a L. 41.128 per ettolitro, alla  temperatura  di
15 °C. 
  (3)  L'aliquota  agevolata  d'imposta  di  fabbricazione  e   della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4",
destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 5.845,30
a  L.  5.674,60  per  ettolitro,  alla   temperatura   di   15   °C.,
relativamente al  quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo  di
tonnellate 18.000, sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella  misura
normale stabilita per la benzina.