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DECRETO-LEGGE 31 marzo 1983, n. 88

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 02 maggio 1983, n. 163 (in G.U. 09/05/1983, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1983)
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Testo in vigore dal: 1-4-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli:  oli  minerali  e  sui  prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n.  32,  concernente  modifiche  alla
disciplina fiscale dei prodotti  petroliferi  e  del  gas  metano,  e
successive modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dei 31 marzo 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  (1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali  diverse  dall'acqua  ragia  minerale,
sulla benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante,  sono
aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di
15 °C. 
  (2) L'aliquota agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  B),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,  n.  32,
sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al  31  dicembre  1983
con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la  benzina
acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero,  e
aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di
15 °C. 
  (3) L'aliquota agevolata  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel  JP/4"
destinato all'Amministrazione della  difesa,  e'  aumentata  da  lire
5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro,  alla  temperatura  di  15  °C,
relativamente al  quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo  di
tonnellate 18.000, sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella  misura
normale stabilita per la benzina.