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LEGGE 26 marzo 1983, n. 85

Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL.

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Testo in vigore dal: 16-4-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  la  decorrenza degli obblighi per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  per  quegli  artigiani senza dipendenti e societa' fra
artigiani  senza  dipendenti  che non vi abbiano ottemperato ai sensi
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla
sede  dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio
entro  180  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.