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LEGGE 23 marzo 1983, n. 77

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal:  12-4-1983 al: 28-2-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni


Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purché diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.
La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.
L'autorizzazione non può essere concessa:
a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;
b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;
c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.