stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 gennaio 1983, n. 18

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al  pubblico  o
in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della
fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e
bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale,
e' stabilito  l'obbligo  di  rilasciare  apposito  scontrino  fiscale
mediante  l'uso  esclusivo  di  speciali  registratori  di  cassa   o
terminali elettronici, o di idonee  bilance  elettroniche  munite  di
stampante. 
  La disposizione di cui  al  primo  comma  non  si  applica  per  le
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati  esclusivamente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di  beni  mobili
iscritti nei pubblici registri,  di  carburanti  e  lubrificanti  per
autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani,
libri e periodici, per le cessioni di  prodotti  agricoli  effettuate
dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9  febbraio  1963,  n.
59,  nonche'  per  le  cessioni  di  beni   risultanti   da   fatture
accompagnatorie o da bolle di accompagnamento. 
  Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di  cui  al  primo
comma puo' essere esteso ad altre categorie di  contribuenti  di  cui
all'articolo 22  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il
Ministro   delle   finanze,   tenuto    conto    delle    particolari
caratteristiche  delle  singole  categorie,  puo'  stabilire  che  lo
scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi,  compresa
la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare  apposito  scontrino
fiscale mediante  l'uso  di  speciali  registratori  di  cassa  o  di
terminali elettronici o di bilance elettroniche munite  di  stampante
sostituisce  quello,  eventualmente  imposto,  del   rilascio   della
ricevuta fiscale. 
  ((Le fatture di cui agli articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere
emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante  gli
apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le
fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,
comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso
decreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  terzo  comma.))
((7)) 
  Nei confronti dei contribuenti di  cui  ai  precedenti  commi  puo'
essere  altresi'  stabilito  l'obbligo  di  allegare  uno   scontrino
riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun  giorno  nonche'
scontrini  riepilogativi  periodici,  rispettivamente,  al   registro
previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  e   alla
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. 
  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono  determinate   le
caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici,
delle bilance elettroniche munite di stampante e degli  scontrini  di
cui al primo comma; le modalita' ed  i  termini  del  loro  rilascio,
anche in caso di emissione della fattura, nonche' i dati da  indicare
negli  scontrini  medesimi  e  negli  altri  supporti  cartacei   dei
registratori e le modalita' di trascrizione  e  contabilizzazione  di
tali dati negli stessi documenti; le modalita' per l'acquisizione,  i
controlli e le  operazioni  di  manutenzione  dei  registratori,  dei
terminali  elettronici,  e  delle  bilance  elettroniche  munite   di
stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei
documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per  il
caso  di  mancato  funzionamento  dei  registratori,  dei   terminali
elettronici e delle bilance e tutti gli altri  adempimenti,  anche  a
carico del  fornitore  degli  stessi  e  dell'incaricato  della  loro
manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza  dell'obbligo  indicato
nei precedenti commi; le macchine fornite  agli  utenti  dalle  ditte
autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla  dazione  in
uso devono essere  identiche,  anche  nei  congegni  particolari,  al
modello approvato e depositato presso il Ministero  delle  finanze  e
devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013."