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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4

Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione e disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 1983, n. 52 (in G.U. 26/02/1983, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  10-1-1983 al: 26-2-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;
Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variare le relative aliquote di imposta di fabbricazione, dettare disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificare le sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autovettura . . . . . . . . . L. 13.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile
dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto
della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 c) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi
ovvero con ornamentazione o rivestimento
in metalli preziosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000 d) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso
nelle categorie di cui alle precedenti lettere
a), b) e c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 e) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi
di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 f) per ogni accendigas per uso domestico, idoneo a produrre
scintilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 g) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi
quelli che producono fiamma. . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 h) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato
od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina. . L. 5.000 i) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas
per uso domestico di cui alla lettera g). . . . . . . . . L. 600