stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4

((Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 1983, n. 52 (in G.U. 26/02/1983, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-3-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  20  aprile  1971,  n. 163, convertito con
modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n.
1198;
  Visto  il  decreto-legge  20  febbraio  1975, n. 19, convertito con
modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime  fiscale  degli  apparecchi di accensione, variare le relative
aliquote  di  imposta  di  fabbricazione,  dettare disposizioni sulle
reggenze  degli  uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  e  modificare  le  sanzioni  per  le  violazioni al divieto di
pubblicita' ai prodotti da fumo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.


Le  aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di
accensione  e  per  le  relative parti e pezzi di ricambio principali
sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . . . . . . L. 15.000
b)  per  ogni  apparecchio  di  accensione  non  riutilizzabile  dopo
l'esaurimento    del    combustibile    immessovi    all'atto   della
fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
((c)  per  ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero
con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso....lire 40.000;
d)  per  ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od
argentato   mediante   placcatura   ottenuta   con  processo  chimico
(placcatura  superiore  ai 2 micron per la placcatura oro e superiore
ai 5 micron per l'argento) ............................ lire 15.000))
e)  per  ogni  altro  apparecchio  di  accensione  non compreso nelle
categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) . . L. 3.500
f)  per  ogni  parte  o pezzo di ricambio principale di apparecchi di
accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
g)  per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla
nonche'  per  ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili
per uso di campeggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
h)  per  ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli
che producono fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500
i)  per  ogni  accendigas  per  uso domestico comunque incorporato od
annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . . L. 5.000
l)  per  ogni  parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per
uso domestico di cui alla precedente lettera h). . . . . . . . L. 250