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REGIO DECRETO 30 dicembre 1882, n. 1164

Che modifica alcuni articoli del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette. (082U1164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), del 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e del 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª);
Visto il regolamento approvato coi RR. decreti del 14 maggio 1882, n. 738, e 30 luglio 1882, n. 915 (Serie 3ª);
Uditi la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Articolo unico.

Agli articoli 81, 82, 83 e 86 del regolamento approvato coi Regi decreti del 14 maggio e 30 luglio 1882, nn. 738 e 915 (Serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

«Art. 81. I decreti di sgravio si emettono dagli intendenti di finanza, sulle liquidazioni operate dagli agenti delle imposte, in base alle decisioni con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta quota o parte di quota d'imposta.

«Le liquidazioni fatte dagli agenti determinano le somme di sgravio da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia o del comune.

«L'intendente, per le imposte di ogni decreto di sgravio, emette per ogni Esattoria degli ordini di pagamento, giusta il modello che sarà stabilito dal Ministero delle Finanze, intestati a ciascun contribuente, e li trasmette con elenco in doppio all'agente delle imposte, perché li consegni ai ciascun esattore ed avvisi i contribuenti, a mezzo dei sindaci, dello sgravio loro concesso, e perché ne prenda annotazione sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede.

«L'elenco con cui sono accompagnati questi ordini, firmato dall'esattore in segno di ricevuta, è restituito all'Intendenza a mezzo dell'agente delle imposte, il quale deve inoltre assicurare di aver provveduto per gli avvisi ai contribuenti.

«Art. 82. L'esattore in base agli ordini accennati nell'articolo precedente, rimborsa o compensa, secondo i casi, ai contribuenti l'importo delle somme ivi indicate, ritirandola quietanza del contribuente o la costui dichiarazione che la somma non era stata da lui pagata.

«Quando il contribuente si rifiuti o non si presenti a farsi la dichiarazione di non eseguito pagamento, l'esattore può supplirvi con l'attestato del messo, il quale certifichi di avere invitate il contribuente a dichiarare di non aver pagato; con certificato dell'agente che attesti essere stata regolarmente notificata al contribuente la sentenza, decisione o decreto che gli concede lo sgravio, e con la produzione della bolletta staccata dal bollettario a favore del contribuente, e per esso dell'esattore medesimo che pagò in sua vece.

«Se il contribuente pagò in parte l'imposta sgravata e non si presenta per incassare l'importo e rilasciarne quietanza, l'esattore ne fa apposita dichiarazione sull'ordine di pagamento, e oltre il certificato e documenti, di cui al paragrafo precedente produce nel modo sopraindicato la bolletta staccata dal bollettario per la residua parte dell'imposta sgravata e che in sua vece fu pagata dall'esattore medesimo.

«Art. 83. L'esattore per le quote comprese negli ordini rilasciati dalla Intendenza, rispetto alle quali ha ottenuto la quietanza e le dichiarazioni dei contribuenti, oppure ha raccolto gli altri documenti di che all'articolo precedente, compila una distinta mensile in triplo originale, sulla quale sono descritti gli ordini di pagamento e la trasmette all'Intendenza unitamente alle quietanze, alle dichiarazioni e agli altri documenti suddetti.

«L'Intendenza verifica la regolarità della distinta e di tutti i relativi allegati, restituisce all'esattore i documenti irregolari; e per le partite riconosciute giustificate e che sono a rimborsarsi all'esattore emette, per il complessivo importo della sola parte erariale, un buono sul mandato a disposizione per ciascuna imposta a favore dell'esattore medesimo e per esso del ricevitore provinciale, contro quietanza dello stesso, rilasciata in testa dell'esattore, il quale ne è avvisato dalla Intendenza, per sua norma, avanti il prossimo versamento.

«Art. 86. L'intendente di finanza, contemporaneamente ai buoni di cui ai precedenti articoli 83 e 84, compila e trasmette al prefetto le liquidazioni delle somme da restituirsi rispettivamente dalla provincia e dal comune a favore dell'esattore, oppure a favore del contribuente.

«Il prefetto previo il suo visto, invia le liquidazioni per mezzo del tendente all'esattore, che può valersene come danaro nei versamenti al comune o alla provincia, purché alle liquidazioni delle somme rimaste a credito dei contribuenti unisca la loro quietanza»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1882.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Guardasigilli: G. Zanardelli.