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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1982, n. 925

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 febbraio 1983, n. 30 (in G.U. 15/02/1983, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1983)
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Testo in vigore dal: 22-12-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  19  marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di modificare, il
fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i,  Ministri  del  tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante, sono
aumentate  da lire 50.723 a L. 52.905 per ettolitro, alla temperatura
di 15 °C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  1),  della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
sospesa  dal  1  gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983
con  l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina
acquistata  dai  turisti  stranieri,  e'  aumentata da L. 35.105 a L.
37.287 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive  modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4"
destinato  alla  Amministrazione  della  difesa,  e'  aumentata da L.
5.072,30  a  L.  5.290,50  per  ettolitro, alla temperatura di 15 °C,
relativamente  al  quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo di
tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta nella misura
normale stabilita per la benzina.
  I  maggiori  introiti  derivanti dall'applicazione delle precedenti
disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.