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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 889

Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonchè n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 4-12-1982
al: 2-4-1992
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Viste  le  direttive  del  Consiglio  CEE n. 72/462 del 12 dicembre
1972,   relativa   a   problemi   sanitari  e  di  polizia  sanitaria
all'importazione  di  animali  delle specie bovina e suina e di carni
fresche  in  provenienza  dai  Paesi terzi e n. 77/96 del 21 dicembre
1976,  concernente  la  ricerca  delle  trichine all'importazione dai
Paesi  terzi  di carni fresche provenienti da animali domestici della
specie suina;
  Considerato  che  in  data  29  giugno 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;.
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le  norme  del  presente  decreto  disciplinano  le importazioni in
Italia dai Paesi terzi di:
    animali  domestici  da  allevamento,  da  produzione o da macello
della specie bovina e suina;
    carni  fresche  di  animali  domestici  appartenenti  alle specie
bovina, suina, ovina e caprina nonche' di solipedi domestici.
  Le norme del presente decreto non si applicano:
    a)  agli  animali  provenienti  da  Paesi  terzi  confinanti  con
l'Italia  introdotti  nel  territorio  nazionale in prossimita' della
frontiera per ragioni di pascolo o di lavoro temporanei.
  L'introduzione  di  tali  animali  resta  regolata  dagli  appositi
accordi stipulati con i Paesi interessati;
    b)  alle  carni  contenute  nei bagagli personali dei viaggiatori
destinate  al  loro  consumo personale nonche' alle carni che formano
oggetto  di piccole spedizioni inviate a privati e prive di qualsiasi
carattere commerciale, purche' la quantita' trasportata non superi un
chilogrammo  per  persona  e  a condizione che provengano da un Paese
terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 3 e per il quale non siano
stati adottati divieti all'importazione ai sensi dell'art. 25;
    c) alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri
che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti
internazionali, a condizione che tali carni non vengano scaricate dai
mezzi di trasporto.
  Queste  carni  possono essere scaricate per essere trasferite ad un
altro  mezzo  di  trasporto che effettua trasporti internazionali; il
trasferimento deve avvenire sotto controllo doganale.
  Qualora per altre esigenze particolari sia necessario lo scarico di
dette  carni,  le  stesse  devono  essere  distrutte  sotto controllo
doganale e dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
  I rifiuti di cucina scaricati dai mezzi di trasporto internazionali
devono   essere   sempre  distrutti  sotto  controllo  dell'autorita'
sanitaria competente per territorio.