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LEGGE 5 luglio 1882, n. 874

Sul riordinamento del corpo reale del genio civile. (082U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  30-7-1882 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il corpo Reale del Genio civile, con dipendenza dal Ministero dei Lavori Pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni cha gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche.