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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1982, n. 796

Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 dicembre 1982, n. 918 (in G.U. 18/12/1982, n.347).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1985)
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Testo in vigore dal:  4-11-1982 al: 11-11-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediati interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


A favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1 agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma precedente per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.