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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1982, n. 796

Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 dicembre 1982, n. 918 (in G.U. 18/12/1982, n.347).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1985)
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Testo in vigore dal: 2-3-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediati interventi
in  favore  dei  dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad
amministrazione straordinaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e
della marina mercantile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  A  favore  dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e
di   armamento   assoggettate   alla   procedura  di  amministrazione
straordinaria  con decreti del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23
febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, e' corrisposta,
per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1 agosto 1982,
una  indennita'  pari  all'importo  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale adottera' i
conseguenti  provvedimenti  di  concessione del trattamento di cui al
comma  precedente per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non
superiori complessivamente a 12 mesi.
  Nei  confronti  dei lavoratori beneficiari dell'indennita' prevista
dal  precedente  primo  comma  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n.
164,  e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30
marzo  1978,  n.  80,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26
maggio  1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155.
  Alla  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  primo comma del
presente  articolo  provvede  l'Istituto  nazionale  della previdenza
sociale   attraverso   la   separata  contabilita'  degli  interventi
straordinari,  istituita  in seno alla gestione ordinaria della Cassa
integrazione  guadagni  per  gli  operai  dell'industria. (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 12 settemre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla
L.  11  novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 27) che
il  periodo  massimo  di  concessione  dell'indennita'  prevista  dal
presente articolo, e' prolungato di altri dodici mesi.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 2 agosto 1984, n. 409 convertito con modificazioni dalla L.
28  settembre  1984, n. 618 ha disposto (con l'art. 1) che ll periodo
di   concessione  dell'indennita'  prevista  dal  presente  articolo,
prolungato  dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983,  n.  638,  puo'  essere  prorogato fino ad un massimo di dodici
mesi.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L. 2 agosto 1985, n. 393 convertito con L. 1 ottobre 1985, n.
484  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che  il  periodo  di concessione
dell'indennita'   prevista  dal  presente  articolo,  gia'  prorogato
dall'articolo  4,  comma  27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638,  nonche'  dall'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 2 agosto
1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre
1984, n. 618, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla
L.  28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4 comma 4) che il
periodo   di   concessione   dell'indennita'  prevista  dal  presente
articolo, gia' prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11  novembre  1983,  n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma
secondo,  del  decreto-legge  2  agosto  1984, n. 409, convertito con
modificazioni   nella  legge  28  settembre  1984,  n.  618,  nonche'
dall'articolo  1  del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito
nella  legge 1 ottobre 1985, n. 484, puo' essere prorogato fino al 31
dicembre  1986,  al  fine  di consentire il graduale assorbimento dei
dipendenti   da   parte   delle  imprese  cessionarie  delle  aziende
commissariate.