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REGIO DECRETO 14 maggio 1882, n. 772

Che prescrive le condizioni per concorrere agli esami di ammissione agli impieghi di prima categoria dell'amministrazione provinciale. (082U0772)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1882 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 20 giugno 1871, n. 324;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli esami di ammissione agli impieghi di 1ª categoria dell'Amministrazione provinciale potranno concorrere anche coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del Regio decreto 20 giugno 1871, n. 324, abbiano superato con plauso l'esame finale nella Scuola di scienze sociali in Firenze, e conseguito il relativo diploma.

Essi dovranno però provare di essere stati ammessi in detta Scuola dopo aver riportata la licenza liceale in un Istituto governativo o pareggiato, e di avere regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli statuti della Scuola medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1882.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.