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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695

Differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1982)
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Testo in vigore dal: 3-10-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  differire il termine di
centoventi  giorni  previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982,
n. 304;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 1 ottobre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  centoventi  giorni previsto nell'articolo 12 della
legge  29  maggio  1982, n. 304, e' differito di ulteriori centoventi
giorni.