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LEGGE 14 agosto 1982, n. 590

Istituzione di nuove università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
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Testo in vigore dal:  7-9-1982 al: 3-3-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove universita)


Il piano quadriennale di sviluppo della università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
L'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti.
Le proposte di istituzione di nuove università statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di università nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle università troppo affollate. Ogni università non può, di regola, avere più di 40.000 studenti.
L'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è proposta dall'università interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformità del piano quadriennale di cui al primo comma.
Il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, può avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'università non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.
Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sarà prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia.