stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1984)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-8-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  l'ultimo  comma  dell'articolo  198  del  codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
  "L'imputato  che  si  trovi  in  stato di arresto presso la propria
abitazione  o  in  altro luogo designato dal giudice puo' proporre la
richiesta   di   riesame   prevista  dall'articolo  263-bis  ed  ogni
impugnazione  anche  in  tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un
ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  il  quale  ne  cura l'immediata
trasmissione  al  cancelliere  del giudice che emise il provvedimento
impugnato o quello del quale si chiede il riesame".