stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. 525

Concessione di amnistia per reati tributari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1983)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-2-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 1982; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  E' concessa amnistia per i  reati  previsti  nell'articolo  50  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10  maggio  1976,  n.  249,
come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli  articoli  51,
ultimo comma, e 56 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, nonche' per i reati  concernenti  le  imposte
abolite per effetto della riforma tributaria,  commessi  fino  al  30
giugno 1982. 
  L'amnistia si applica a condizione che,  per  l'imposta  e  per  il
periodo di imposta cui il  reato  si  riferisce,  il  contribuente  o
chiunque altro,  avendone  interesse,  abbia  presentato  istanza  di
definizione,   ovvero   dichiarazione   integrativa   che    comporti
definizione automatica della relativa pendenza o situazione,  secondo
le disposizioni dei capi I e II del titolo II  del  decreto-legge  10
luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 1982, n. 516. 
  L'amnistia  si  applica  anche   in   presenza   di   dichiarazione
integrativa che non comporti definizione automatica, per  il  periodo
di  imposta  per  il  quale  non  e'  stato  notificato   avviso   di
accertamento, se: 
    la dichiarazione integrativa, presentata ai  fini  delle  imposte
sui redditi, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione
della perdita in misura non inferiore al 20 per cento  rispetto  alla
dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del
citato decreto-legge ed il rispetto  degli  importi  minimi  in  esso
stabiliti. A tali effetti rimangono  esclusi  dalla  maggiorazione  i
redditi  soggetti  a  tassazione  separata  e  le  imposte  ad   essi
conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata.  Nei  casi
di omissione della presentazione della  dichiarazione  o  di  periodo
d'imposta  chiuso  in  pareggio,  le  dichiarazioni   devono   recare
l'impegno a versare gli importi previsti nello stesso articolo 19; 
    la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta  sul
valore aggiunto, indica una imposta in misura non inferiore a  quella
determinata con l'applicazione dei criteri di cui  al  secondo  comma
dell'articolo 28 del decreto-legge su richiamato e  con  il  rispetto
degli importi minimi previsti nello  stesso  articolo.  Nei  casi  di
omissione della  dichiarazione,  la  dichiarazione  integrativa  deve
recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione. 
  E'  concessa  amnistia  per  il  reato  di  cui  al   terzo   comma
dell'articolo 92 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato
decreto-legge, se e' stato effettuato  il  pagamento  previsto  nello
stesso articolo. 
  E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per  i  reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del  codice
penale, nonche' dall'articolo 2621 del  codice  civile,  quando  tali
reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per  eseguire  od
occultare quelli indicati  nel  primo  comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria.((1)) 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, ha disposto (con l'art. 2, comma
3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,  alle  condizioni   sopra
previste, per i reati indicati  nel  quinto  comma  dell'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma del  presente  articolo,
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria".