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DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 settembre 1982, n. 674 (in G.U. 24/09/1982, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1982)
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Testo in vigore dal: 28-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  17  agosto  1974,  n. 386, che ha disciplinato la
soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti
nel settore dell'assistenza sanitaria;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1978, n. 833, con la quale e' stato
istituito il Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  30  aprile  1981, n. 168, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27  giugno  1981,  n.  331,  con cui le
gestioni  di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data
30 giugno 1981;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  26 novembre 1981, n. 678,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;
  Visto  il  decreto-legge  30  marzo  1982, n. 109, convertito nella
legge 21 maggio 1982, n. 275;
  Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  - al fine di sopperire alle
gravi  esigenze  dell'Avvocatura dello Stato, connesse all'assunzione
del  personale  da destinare agli incombenti collegati all'assunzione
del  contenzioso degli enti soppressi - di prorogare ulteriormente la
sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo
comma  dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  La  sospensione  dei  termini  sostanziali e processuali, di cui al
penultimo  comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n.
168,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n.
331,   disposta   fino   al   31  luglio  1982  dall'articolo  1  del
decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio
1982, n. 275, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.