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LEGGE 22 luglio 1982, n. 472

Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1990)
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Testo in vigore dal: 11-8-1982
al: 2-11-1984
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  gli
adempimenti  prescritti  nelle  materie di cui alla legge 15 febbraio
1974,  n.  36,  alla  legge  11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12
agosto  1977, n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I
della  tabella  annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco,
per  un  periodo  non  superiore a diciotto mesi, presso la Direzione
generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, di personale con qualifica non
dirigenziale nel numero massimo di venti unita'.
  Le   spese   relative   a   detto   personale  rimangono  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1982

                               PERTINI

                                                 SPADOLINI - DI GIESI

  Visto, il Guardasigilli: DARIDA