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LEGGE 20 luglio 1982, n. 464

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1989)
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Testo in vigore dal: 25-7-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prestazioni  di lavoro oltre il normale orario di servizio rese
fuori  ufficio  dal  personale  dirigente incaricato di esercitare la
vigilanza  o  adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento
di   concorsi   pronostici,  lotterie,  manifestazioni  a  premio  ed
operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro
straordinario  previsti  dalla  disciplina  generale stabilita per il
lavoro   straordinario   dei   dipendenti  civili  dello  Stato,  nei
particolari   limiti   previsti   dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti
il 1 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.
  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  ed al decreto del
Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con
i  medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da
quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.