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DECRETO-LEGGE 21 maggio 1982, n. 272

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1982, n. 461 (in G.U. 22/07/1982, n.200).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-5-1982 al: 22-7-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato, nonché di dettare norme transitorie ai fini della partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 novembre 1982.