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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal: 31-12-2019
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                           (Composizione) 
 
  Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del  Consiglio  di
Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
tabella A allegata alla presente legge. 
  Il Consiglio di Stato si divide in ((sette)) sezioni  con  funzioni
consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa  istituita
dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti,  di  cui
uno titolare,  e  da  almeno  nove  consiglieri;  ((ciascuna  sezione
giurisdizionale e' composta da tre presidenti)), di cui uno titolare,
e da almeno dodici consiglieri. 
  Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato  le  deliberazioni
sono  valide  se  adottate  con  la  presenza   di   almeno   quattro
consiglieri. 
  Il Presidente del Consiglio di Stato,  con  proprio  provvedimento,
all'inizio  di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di   Presidenza,
individua  le  sezioni  che  svolgono  funzioni   giurisdizionali   e
consultive, determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e  la
composizione, nonche' la  composizione  della  Adunanza  Plenaria  ai
sensi dell'articolo 5, primo comma.