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DECRETO-LEGGE 2 aprile 1982, n. 129

Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1982, n. 303 (in G.U. 02/06/1982, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1983)
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Testo in vigore dal:  6-4-1982 al: 2-6-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.
Agli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dal terremoto di cui al precedente primo comma, individuati ai sensi del precedente secondo comma, si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge. Per i comuni già individuati in relazione al terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gli interventi dovranno essere unitariamente considerati.