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DECRETO-LEGGE 2 aprile 1982, n. 129

Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1982, n. 303 (in G.U. 02/06/1982, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1983)
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Testo in vigore dal: 1-3-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
favore  delle  popolazioni  della  Calabria, della Basilicata e della
Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 1982;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile, con i
poteri  previsti  dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n.  776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,
n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso
e  l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e
Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
  Per  il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto
del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti
relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile puo' avvalersi delle ordinanze,
istruzioni  e  direttive,  impartite  dal  commissario  per  le  zone
terremotate  della  Campania  e  della  Basilicata, estendendo, con i
necessari   aggiornamenti,   la   loro   efficacia  ai  comuni  della
Basilicata,  della  Calabria e della Campania individuati con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta
dello  stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Le  funzioni  attribuite  al  Ministro  per  il coordinamento della
protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30
settembre  1982.  Per  la  gestione  stralcio,  che  ha termine il 31
dicembre  1982,  si  applica  la  disciplina  di cui al secondo comma
dell'articolo  1  del , convertito, con modificazioni, nella legge 29
aprile  1982,  n.  187. Per la destinazione dei beni acquistati con i
fondi  del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo
,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
Per  le  speciali  esigenze  di servizio si applica l'articolo 15 del
decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.((2))
  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  il  Governo, sentite le regioni
interessate,  presentera'  un  disegno  di legge per disciplinare gli
interventi  diretti  alla  ricostruzione  ed allo sviluppo dei comuni
danneggiati  dagli  eventi  sismici  di  cui al primo comma secondo i
principi  e  i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219.  A  tal  fine  gli  interventi a favore dei comuni colpiti anche
dagli  eventi  sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno
essere unitariamente considerati.
  Alle  provvidenze  contemplate dal presente decreto si applicano le
agevolazioni  fiscali  previste  dall'articolo  5 del decreto-legge 5
dicembre  1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio  1984 n. 18, ha disposto (con l'art. 6 comma 14) che
"La  gestione  stralcio  di  cui  al  terzo comma dell'articolo 1 del
decreto-legge  2  aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1982, n. 303, e' prorogata al 30 giugno 1984".