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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1982
al: 30-4-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  788,  recante la
disciplina della gestione stralcio dell'attivita' del commissario per
le  zone  terremotate  della  Campania  e  della  Basilicata,  la cui
conversione  in  legge  non  appare  possibile nei prescritti termini
costituzionali;
  Considerato  che permangono i motivi di straordinaria necessita' ed
urgenza che hanno determinato l'adozione del citato decreto-legge;
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  comunque  la continuita'
dell'applicazione delle norme in esso contenute, inserendovi anche le
modificazioni apportate dal Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1982;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede,
a  decorrere  dal  1  gennaio  1982  e sino al 31 dicembre 1982, alle
attivita'  necessarie  per  il completamento delle iniziative avviate
nella  fase  della emergenza dal commissario per le zone terremotate,
cessato  dalle  sue  funzioni  il  31  dicembre  1981,  nonche'  agli
adempimenti  amministrativi  e  contabili  inerenti alla gestione del
fondo  di  cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito,  con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,
e  di  quello  riveniente  al  commissario  dal  prestito della Banca
europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'art.
15-bis   del   citato   decreto-legge  come  modificato  dalla  legge
anzidetta.  A  tali  fini  il  Ministro  conserva  i  poteri previsti
dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.
  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile esercita
le  funzioni  di  cui  al  comma  precedente  a  mezzo  di uno o piu'
funzionari  dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore
a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato
tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica
dirigenziale e equiparati, nonche' da ufficiali generali.
  I  funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo
comma,  che  con  i  loro  uffici  hanno la sede principale presso la
prefettura  di  Napoli,  si avvalgono della collaborazione tecnica ed
amministrativa  di  tutti  gli  uffici  statali,  regionali  e locali
esistenti   nell'ambito   delle  regioni  Basilicata  e  Campania  ed
utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate
ha affidato particolari funzioni e servizi.
  Il  personale  civile  e  militare,  utilizzato  per  i compiti del
commissario per le zone terremotate, e' impiegato per le attivita' di
cui al presente decreto.
  Il  personale  di  cui  al  precedente comma e quello eventualmente
chiamato  per  avvicendamento,  conserva  fino al 31 dicembre 1982 il
medesimo  trattamento economico e di missione nonche' il diritto alla
sede,  alle  funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  La  disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche
al  personale  che  gia'  presta  la  sua opera in base a convenzione
stipulata col commissario per le zone terremotate.
  Sono  abrogati  il  sesto,  settimo  e ottavo comma dell'art. 2 del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo
comma   dell'art.  1  del  decreto-legge  26  giugno  1981,  n.  333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.
  Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione
del  commissario  debbono presentare al Ministro per il coordinamento
della  protezione  civile  le  domande  ed istanze ai sensi e per gli
effetti  di  cui  al  primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4
dicembre 1956, n. 1404.
  Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le
istruzioni  e  le  direttive  impartite  dal  commissario per le zone
terremotate,  che  il  Ministro per il coordinamento della protezione
civile  individua,  con  proprio provvedimento, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
decreto stesso.
  Entro  il  31  marzo  1983,  il Ministro per il coordinamento della
protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria
gestione.