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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal: 1-1-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Interventi straordinari dell'Amministrazione   delle  poste  e  delle
                          telecomunicazioni

  Fermo  restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15,
e  dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni  e'  autorizzata  a  dare  attuazione  ad un
programma  di  interventi  straordinari concernente opere e forniture
per  l'importo  complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli
anni dal 1982 al 1987.(1)(2)((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  27  dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 34, comma
5)che:  "Ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo 4 della legge 10
febbraio  1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1
della  predetta  legge  viene  elevato  da lire 2.750 miliardi a lire
3.531 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (1)(2)
  La  L.  28  febbraio  1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma
3)che:  "Ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo 4 della legge 10
febbraio  1982,  n.  39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi
previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531
miliardi  dal  quinto  comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (1)(2)(3)
  La  L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 2, comma 8)
che:  "Ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  4 della legge 10
febbraio  1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali,
l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1
della  predetta  legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n.
730,  e  28  febbraio  1986,  n.  41,  a  lire  4.519 miliardi, viene
ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi".