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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 663

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
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Testo in vigore dal:  26-11-1981 al: 24-1-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionalità della situazione di carenza di disponibilità abitative nonché al rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'art. 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.
Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.
I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.
Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.
La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'art. 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi i cui interventi siano stati appaltati nel rispetto dei termini prefissati.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la somma di lire 5.200 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, rientri e le altre entrate previste dalle lettere a) e b) dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;
b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.
Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.
Il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'articolo 16 della citata legge.
La comunicazione di cui al n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui la regione è tenuta nei confronti dei soggetti destinatari dei finanziamenti e dei comuni interessati, va effettuata entro 30 giorni dalla predisposizione da parte della stessa regione dei programmi e delle relative localizzazioni.
Le regioni sono tenute ad espletare i bandi di concorso previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, integrato dall'art. 13-ter della legge 15 febbraio 1980, n. 25, entro il termine di un anno dall'approvazione dei programmi previsti dal numero 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dal precedente comma del presente articolo. Qualora la regione non provveda, si applica l'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, così come modificato dal settimo comma dell'art. 5 del presente decreto.
I fondi di cui ai precedenti commi che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.