stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 novembre 1981, n. 628

Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-5-1982
al: 5-3-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo" e' riservata al
prosciutto   le   cui   fasi   di  produzione,  dalla  salatura  alla
stagionatura  completa,  hanno  luogo nella zona tipica di produzione
geograficamente  individuata  nel  territorio  della  regione  Veneto
comprendente  i  comuni  di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo,
Este,  Baone,  Cinto  Euganeo,  Lozzo  Atestino,  Noventa  Vicentina,
Campiglia  dei  Berici,  Sossano,  San  Germano dei Berici, Grancona,
Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana,
Roveredo  di  Gua',  Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino,
Villaga,   dipendendo   le   sue   caratteristiche  organolettiche  e
merceologiche  dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e
da particolari metodi della tecnica di produzione.