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DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. 621

Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 783 (in G.U. 31/12/1981, n.358).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal: 1-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
operativita' del Fondo interbancario di garanzia di cui  all'articolo
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, in favore delle piccole aziende  agricole  e  di  altri
soggetti, indicati  nelle  leggi  di  incentivazione  in  materia  di
credito agrario ma non richiamati dall'art. 8 della legge 15  ottobre
1981, n. 590, nonche' di uniformare  la  misura  della  garanzia  del
Fondo stabilita dallo stesso art. 8 per  tutti  i  destinatari  degli
interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Le operazioni di prestito e di mutuo  contemplate  dalla  presente
legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano  gli  interventi
del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
quando concesse a favore di coltivatori  diretti,  mezzadri,  coloni,
compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli
od associati, e di cooperative agricole, nonche' di  piccole  aziende
agricole e di altri soggetti indicati da leggi di  incentivazione  in
materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria
di detto Fondo di garanzia". 
  Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, sono aggiunte le seguenti parole: 
  "; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403; 
  all'art. 9 della legge 4  agosto  1978,  n.  440;((all'articolo  20
della legge 14 maggio 1981, n. 219;))agli articoli 1, 4, 12, 14 e  16
della legge 1 agosto 1981, n. 423; 
  all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553.".