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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1981, n. 613

Misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 778 (in G.U. 30/12/1981, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1981)
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Testo in vigore dal: 3-11-1981
al: 30-12-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare le misure occorrenti
per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle  somme  dovute,  a
titolo di indennita', al  personale  dell'amministrazione  periferica
delle dogane e delle imposte indirette; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e
dalle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  le  somme
riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane  e
delle imposte indirette a titolo di  indennita'  e  relativi  assegni
supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852,
possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino  al
31  dicembre  1982,  per  corrispondere   al   rispettivo   personale
anticipazioni sui pagamenti delle indennita' previste dagli  articoli
1, 4, 6 e 7 di  detta  legge  e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.  A  tal
fine e' consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo  di
indennita'  e  di  relativi  assegni  supplementari  da  un   ufficio
all'altro della predetta amministrazione. 
  La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile anche per
le missioni di durata inferiore alle 24 ore. 
  Le modalita' per la corresponsione delle  anticipazioni  e  per  il
successivo reintegro  dell'erario  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro.