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LEGGE 15 ottobre 1981, n. 590

Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal:  4-11-1981 al: 20-5-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.
Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge.
b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;
c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;
d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;
e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.
Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.