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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. 495

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1981, n. 617 (in G.U. 04/11/1981, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/1982)
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Testo in vigore dal:  6-9-1981 al: 4-11-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in favore dell'industria siderurgica e in materia di impianti disinquinanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedi al venerdi e dalle 22 del venerdi alle 6 del lunedi dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonché con tutte le ore del mese di agosto.
Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.
Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.
Per l'attuazione del presente articolo, per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro all'ENEL entro il 31 marzo 1982.
All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.