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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. 495

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1981, n. 617 (in G.U. 04/11/1981, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/1982)
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Testo in vigore dal: 22-6-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti  che  consentano  interventi  indilazionabili in favore
dell'industria siderurgica e in materia di impianti disinquinanti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  In   considerazione   della   particolare   incidenza   del   costo
dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine
di  razionalizzare  l'uso  degli  impianti, sono assunti a carico del
Tesoro dello Stato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   e  fino  al  30  giugno  1983  gli  aumenti  del
sovrapprezzo  termico  deliberati  dal Comitato interministeriale dei
prezzi  dopo  il  31  marzo  1981,  limitatamente  all'energia che da
appositi   misuratori  risulti  consumata  negli  stabilimenti  delle
imprese  elettrosiderurgiche  nei  periodi di minor carico della rete
coincidenti  con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedi
al  venerdi  e  dalle  22  del  venerdi alle 6 del lunedi dei mesi da
gennaio  a  luglio e da settembre a dicembre nonche' con tutte le ore
del mese di agosto.
  Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano
stabilimenti  elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata
dai  forni  elettrici  per  la  produzione  siderurgica  sia uguale o
superiore  su  base  annua  al  50  per  cento dell'energia elettrica
impiegata complessivamente nello stabilimento.
  Per  le  imprese  che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora
avuto  installati  i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione
e' commisurata al 45 per cento del consumo totale.
  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  stabilira'  con  suo decreto le
modalita'  per  l'applicazione  delle  norme contenute nei precedenti
commi.
  ((Per  l'attuazione  del  presente  articolo  per  l'anno  1981  e'
conferita  la  somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974
del  6  luglio  1974  del  Comitato  interministeriale dei prezzi. Le
eventuali   eccedenze,  rispetto  alla  predetta  spesa  di  lire  50
miliardi,  vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio
entro il 31 marzo 1982.
  Per  l'amministrazione  e  la  gestione  delle  somme conferite per
l'attuazione  del  presente  articolo la Cassa conguaglio e' soggetta
alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041))
  All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981
dall'applicazione   del   presente   articolo  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al cap. 9001
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  medesimo,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  la  voce
"Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.