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LEGGE 29 luglio 1981, n. 406

Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1994)
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Testo in vigore dal: 16-8-1981
al: 30-12-1994
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  abusivamente  riproduce  a  fini  di lucro, con qualsiasi
procedimento  di  duplicazione  o  di  riproduzione, dischi, nastri o
supporti   analoghi,   ovvero,   pur   non   essendo  concorso  nella
riproduzione,  li  pone  in commercio, li detiene per la vendita o li
introduce  a  fini di lucro nel territorio dello Stato, e' punito con
la  reclusione  da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a
lire  6  milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la
multa a lire 1 milione se il fatto e' di rilevante gravita'.