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LEGGE 22 luglio 1881, n. 348

Che proroga il termine fissato dalla legge 7 luglio 1878 agli ufficiali ed assimilati a fare valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865. (081U0348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1881 al: 15-12-2009
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Art. 1



Coloro i quali alla promulgazione dilla legge 23 aprile 1865, n. 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata, sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi entro un anno, dalla promulgazione della presente legge.